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 Associazioni LGBT Riduci

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 Statuto Riduci
Statuto dell'Associazione di volontariato Arcigay "L'Approdo" Genova

Art. 1 (costituzione)
È costituito con sede in Genova, in corso Torino 46/1, il Comitato Provinciale Arcigay "L'Approdo".
Il Comitato è un'associazione di volontariato (Legge Regionale 15/92) senza fini di lucro, che opera per la costruzione di una società laica e democratica in cui le libertà individuali e i diritti umani e civili siano riconosciuti, promossi e garantiti senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, l'identità di genere e ogni altra condizione personale e sociale e in cui la personalità di ogni individuo possa realizzarsi in un contesto di pace e di sereno rapporto con l'ambiente sociale e naturale.
Esso aderisce all'Arcigay e alla Federazione ARCI, Associazione Nazionale di Cultura Sport e Ricreazione, riconosciuta con il D.M. del 2 agosto 1967 n° 1017022/12000A, di cui condivide le finalità statutarie.

Art. 2 (valori)
I valori su cui si fonda l'azione di Arcigay sono:
  • il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
  • la laicità e la democraticità delle istituzioni;
  • l'inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
  • il sereno rapporto tra ogni individuo e l'ambiente sociale e naturale;
  • la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, il rifiuto di ogni totalitarismo;
  • la democrazia interna, la partecipazione delle socie e dei soci alla vita dell'associazione, la trasparenza dei processi decisionali

Art. 3 (scopi)
Arcigay si impegna in modo specifico a:
  • creare le condizioni per l'affermazione della piena realizzazione e della piena visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisessuale e transgender
  • combattere il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma, anche attraverso la formazione e l'aggiornamento dei volontari e delle volontarie, operatori sociali, educatori e insegnanti, lavoratori pubblici e privati
  • fornire servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, linee di telefono amico, produzione e programmazione culturale
  • promuovere la socializzazione delle persone gay, lesbiche, bisessuali attraverso attività e strutture aggregative e ricreative
  • promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell'opinione pubblica tramite l'intervento sui mass media e l'attivazione di propri stumenti e occasioni di informazione
  • lottare per l'abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere e per il pieno riconoscimento legale dell'uguaglianza dei diritti delle coppie lesbiche e gay
  • essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie, supporti all'azione dell'associazione
  • costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell'uguaglianza di tutti gli individui
  • sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone bisessuali e transgender e del movimento delle donne
  • promuovere l'inserimento sociale e la valorizzazione delle persone con HIV, favorendone il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell'associazione
  • combattere le discriminazioni verso le persone affette da malattie sessualmente trasmissibili con particolare riferimento all'HIV
  • promuovere una sessualità libera, consapevole e informata. Favorire l'educazione sessuale e la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso sicuro.

Art. 4 (domanda di ammissione)
Ad Arcigay possono aderire le persone fisiche che abbiano compiuto 16 anni di età, presentando domanda scritta di ammissione al presidente del Comitato provinciale.
Con la richiesta di ammissione si dichiara di conoscere e voler rispettare il presente statuto e le deliberazioni legittimamente prese dagli organi sociali.
Il Direttivo conferma l'adesione entro 30 giorni. In caso di mancata risposta nei termini, vige la regola del silenzio-assenso.
La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale.
La tessera è di proprietà di Arcigay.
Il rifiuto di iscrizione di un socio va motivato per iscritto, la persona non ammessa è tenuta a restituire la tessera sociale, ma può chiedere per iscritto che la sua domanda venga valutata dal Collegio Nazionale dei Garanti, secondo le regole e nei tempi stabiliti nello Statuto nazionale di Arcigay.
Le somme versate per la tessera sono rimborsabili esclusivamente nel caso in cui l'iscrizione non vada a buon fine.

Art. 5 (associati)
Le socie e i soci sono tenuti, per partecipare alla vita associativa, alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata di volta in volta dal Consiglio nazionale Arcigay.
Del Comitato fanno parte le socie e i soci Arcigay residenti nella provincia di Genova e quelle socie e quei soci che richiedano, al momento dell'iscrizione, di essere iscritti a questo Comitato pronciale, anche se diverso da quello competente in base alla residenza.
Il Consiglio nazionale Arcigay, inoltre, può attribuire l'iscrizione a questo Comitato procinciale alle socie e ai soci residenti in altre province, qualora e fino a quando gli stessi resteranno privi di un proprio Comitato provinciale.

Art. 6 (organizzazione interna)
Il Comitato provinciale "L'Approdo" si articola internamente secondo propri criteri per il perseguimento degli obiettivi statutari propri e nel rispetto dello Statuto nazionale di Arcigay.
L'associazione garantisce il massimo apporto dei soci ed delle socie alla formazione della propria linea politica, dei programmi, delle decisioni, nonché della verifica sull'attuazione delle stesse.
Per questo, in ogni istanza dev'essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni poste all'ordine del giorno, devono essere favoriti il dibatitto ed il confronto delle idee, dev'essere garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno e di ciascuna, dev'essere rispettata la manifestazione di dissensi sulle decisioni prese e dev'essere assicurata la circolazione di tutte le informazioni.
Le cariche associative sono elettive e le attività sono svolte in forma volontaria, libera e gratuita dai soci e dalle socie.
In casi di particolare necessità l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci.

Art. 7 (obbligazioni)
Il Comitato risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto -nel rispetto delle norme del presente statuto- dagli organi sociali.

Art. 8 (diritti dei soci)
Le socie ed i soci tesserati all'associazione, in regola con il pagamento della quota sociale, hanno diritto a:
  • partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall'associazione;
  • promuovere, organizzare, proporre attività corrispondenti ai principi e alle finalità dell'associazione;
  • eleggere gli organi direttivi e di controllo ed essere eletti negli stessi;
  • appellarsi per ogni questione al Collegio nazionale dei Garanti.

Art. 9 (doveri dei soci)
Le socie ed i soci sono tenuti:
  • al pagamento della quota sociale
  • all'osservanza del presente statuto, degli eventuali regolanti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali
Tutti i soci sono tenuti a far conoscere ed affermare gli scopi dell'associazione, a contribuire a definire e realizzare i programmi ed a risolvere eventuali questioni controverse nell'ambito degli organismi stabiliti dallo statuto.
Le socie ed i soci non possono cedere a terzi la tessera di partecipazione all'associzione.

Art. 10 (cessazione del rapporto associativo)
Il rapporto associativo cessa per i seguenti motivi:
  • recesso
  • esclusione
  • morte
Le socie ed i soci che intendano recedere dall'associazione, devono darne comunicazione scritta alla o al Presidente del Comitato provinciale. Il recesso viene formalizzato dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione utile.
Il Consiglio direttivo del Comitato può escludere una socia o un socio con deliberazione motivata, quando questi non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali.
L'esclusione è decisa dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei membri.
Una socia o un socio possono essere esclusi dal Consiglio Nazionale Arcigay anche a norma dell'articolo 22 dello Statuto nazionale di Arcigay.
Le socie e i soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento di esclusione al Collegio nazionale dei Garanti, secondo quanto stabilito nello Statuto nazionale Arcigay. Il Collegio dei Garanti decide in via definitiva.

Art. 11 (organi sociali)
Sono organi del Comitato:
  • il Congresso
  • l'Assemblea ordinaria dei soci
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente
  • il Vice-presidente
  • il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 12 (congresso provinciale)
Il Congresso Provinciale è deliberativo del Comitato provinciale.
Ad esso spetta:
  • discutere e approvare il progetto associativo
  • discutere e approvare le proposte di modifica dello Statuto provinciale
  • eleggere il o la Presidente
  • eleggere il o la Vice-presidente
  • eleggere il Consiglio Direttivo
  • eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti
  • approvare le linee generali del programma triennale di attività
La convocazione del Congresso provinciale va affissa, all'interno dei locali dell'associazione e in tutte le sedi delle Associazioni affiliate presenti sul territorio provinciale, almeno 20 giorni prima della data dello stesso.
Il Congresso provinciale è convocato dal/la Presidente del Comitato provinciale:
  • almeno ogni tre anni e, comunque, tutte le volte che viene convocato il Congresso nazionale per eleggere i propri delegati
  • quando viene richiesto, con ordine del giorno motivato da un quinto dei soci e delle socie o da un decimo, qualora il numero di essi sia superiore a 500
  • in prima convocazione, il Congresso provinciale è regolarmente costituito con la presenza di metà più uno dei soci e delle socie, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituito qualunque sia il numero degli/delle intervenuti/e
Il Congresso provinciale delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei soci e delle socie presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
Le votazioni del Congresso provinciale possono svolgersi a scrutinio segreto con richiesta di almeno un quinto dei presenti o un decimo, qualora il numero dei presenti sia superiore a 500.
Le deliberazioni del Congresso provinciale devono essere riportate su apposito libro dei verbali.

Art. 13 (assemblea ordinaria)
L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal presidente nel periodo intercorrente, di norma, fra il 15 gennaio e il 30 marzo di ogni anno. Essa ha il compito di approvare il programma annuale di attività nel rispetto delle linee generali indicate dal Cogresso provinciale; approvare il bilancio consuntivo e preventivo nonché gli eventuali regolamenti quali:
  • funzionamento del Consiglio Direttivo
  • servizio di telefono amico

Art. 14 (consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo eletto dal Congresso provinciale resta in carica, di norma, fino al successivo Congresso.
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 consigliere o consiglieri eletti fra i soci.
In caso di dimissioni di uno o più delle consigliere o dei consiglieri, la/il Presidente provvede alla reintegrazione del Consiglio per cooptazione.
In caso di dimissioni dell'intero Consiglio, la/il Presidente procede a convocare il Congresso provinciale.

Art. 15 (riunione del consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta lo ritenga necessario la/il Presidente, o ne facciano richiesta almeno 2 delle o dei consiglieri.
La seduta è valida se costituita dalla presenza della metà più uno delle/dei consiglieri.

Art. 16 (compiti del consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo:
  • redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dal Congresso provinciale
  • cura l'esecuzione delle deliberazioni del Congresso provinciale
  • redige i bilanci
  • stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'atività sociale
  • redige il regolamento di funzionamento del Consiglio direttivo ed ogni altro regolamento che ritiene necessario per le attività dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
  • delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione di socie e soci
  • favorisce la partecipazione di socie e soci alle attività dell'associazione
Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio direttivo può avvalersi di responsabili da esso nominati.

Art. 17 (presidente)
La/il Presidente rappresenta l'Arcigay nel territorio provinciale di competenza, ha funzioni di rappresentanza legale del Comitato provinciale, assicura il regolare funzionamento degli organi di direzione, ne convoca e ne presiede le riunioni.
Ha facoltà di delega alla firma di atti legali, convenzioni o contratti.

Art. 18 (vice-presidente)
In caso di dimissioni o impedimento permanente della o del Presidente, la/il Vice-presidente, in accordo con il direttivo, convoca, entro e non oltre tre mesi, un Congresso straordinario per procedere all'elezione di una o un nuovo Presidente.

Art. 19 (collegio dei revisori dei conti)
Il Collegio dei Sindaci revisori dei conti si compone di due membri effettivi ed un supplente ed elegge al suo interno una o un Presidente.
La/il Presidente del Collegio può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.
Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta all'anno, convocato dalla sua o dal suo Presidente, per controllare il bilancio consuntivo redatto dal Consiglio direttivo.
Il Collegio, verificato l'andamento dell'amministrazione, la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza dei bilanci alle stesse, riferisce all'assemblea con relazioni scritte, trascritte nell'apposito registro dei revisori dei conti.

Art. 20 (patrimonio)
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
  • dalle quote associative versate ogni anno dalle socie e dai soci
  • dall'eventuale patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione
  • dai contributi pubblici e privati, dalle erogazioni e da lasciti diversi
  • da ogni provento previsto dalle vigenti leggi, da specifiche attività di auto-finanziamento, dai proventi di altre attività in qualsiasi modo intese, purché non in contrasto con la normativa vigente e finalizzati prioritariamente all'attuazione delle finalità proprie dell'associazione.
I proventi delle attività dell'associazione non possono in nessun caso essere divisi tra le socie e i soci.

Art. 21 (bilancio)
Il bilancio consuntivo comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea delle socie e dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo.
Il bilancio consuntivo può essere consultato da ogni socia o socio prima della sua approvazione.
Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio approvato saranno interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento delle finalità sociali.

Art. 22 (commissariamento dell'associazione)
Qualora l'Associazione non riuscisse a svolgere le sue attività ordinarie e a perseguire le finalità statutarie a causa dell'inattività o della cattiva gestione del Consiglio direttivo o di gravi dissidi interni delle socie e dei soci, la Segreteria nazionale, sentito il Collegio dei Garanti, può procedere al commissariamento del Comitato.
I commissari nominati svolgono tutte le attività ordinarie proprie del Consiglio direttivo e dei suoi componenti. Entro sei mesi dalla loro nomina, i Commissari convocano un Congresso straordinario che elegge il nuovo Consiglio direttivo.

Art. 23 (scioglimento del comitato)
Lo scioglimento del Comitato è deliberato dal Congresso provinciale con il voto favorevole di almeno tre quarti delle socie e dei soci.

Art. 24 (destinazione del residuo)
In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'articolo 26 sulla destinazione del patrimonio residuo -dedotte le passività per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto- che comunque è devoluto ad associazioni di volontariato che operino per gli stessi scopi.

Art. 25 (marchio)
Logo Arcigay
Arcigay è la denominazione dell'Associazione e il suo simbolo e marchio è il cavallo alato detto "Pegaso" accompagnato dal nome dell'associazione così come riportato in figura.
Il simbolo di norma è accompagnato dalla dicitura "Associazione lesblica e gay italiana" e può essere utilizzato esclusivamente da Arcigay e dalle Associazioni ad essa affiliate.
L'uso del nome e del simbolo pertanto è tassativamente precluso a qualsiasi soggetto che non faccia parte di Arcigay o che comunque non sia stato dalla stessa a tanto autorizzato.
Il Comitato provinciale, le socie e i soci si impegnano a:
  • diffondere i principi dell'Associazione collegandoli costantemente al suo nome e al suo simbolo
  • utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nello Statuto
  • tutelare il nome e il simbolo dell'Associazione, vigilando affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunziando qualsiasi uso contrario ai suoi fini

Art. 26 (logo)
Il Comitato provinciale sceglie di affiancare al marchio Arcigay il logo rappresentato nella figura sottostante:
Logo_arcigay_Genova.jpg
Esso è composto dalla scritta "APPRODO" su sfondo bianco.
Alla lettera iniziale di tale scritta è parzialmente sovrapposto un arco con i colori dell'arcobaleno.
Nell'area bianca sotto alla scritta "APPRODO" vi sono le parole "Comitato Provinciale Arcigay Genova" scritte in colore verde.
Per questo logo valgono le stesse regole d'uso e gli stessi divieti descritti nei confronti del marchio Arcigay. Sul rispetto di queste regole vigila il Comitato provinciale.

Art. 27 (disposizioni finali)
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni dello statuto di Arcigay nazionale e, per quanto non previsto da questo, le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.


Approvato dal Congresso del Comitato Provinciale di Genova il 7 novembre 2005.
Registrato presso l'ufficio di Genova 1 dell'Agenzia delle Entrate in data 8 novembre 2005, reg. n. 12044 serie 3.

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